In un recente caso, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di accertamento induttivo. Secondo l’ordinanza n. 2344/2024, l’Amministrazione fiscale, nell’ambito di un accertamento induttivo puro, non solo deve determinare i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. Se ciò non avviene, è compito del giudice di merito accertare, anche in via presuntiva, l’entità dei costi sostenuti dal contribuente.
Il caso riguardava un avviso di accertamento per l’omessa fatturazione di ricavi relativi alla vendita di autovetture. La Ctr Calabria aveva respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che i costi sostenuti per l’acquisto delle autovetture dovessero essere considerati. Tuttavia, la Cassazione ha annullato la decisione, sottolineando che, in caso di accertamento induttivo, è l’ufficio a dover determinare non solo i ricavi, ma anche i costi, e ha rinviato il caso alla Ctr per una nuova valutazione.
In sintesi, la Corte ha ribadito che, nel caso di accertamento induttivo, l’Amministrazione deve determinare i costi correlati ai ricavi, in caso contrario, è il giudice a dover effettuare l’accertamento, anche in via presuntiva.
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