Esenzione in occasione di separazione. Cessione delle partecipazioni societarie nell’ambito della separazione tra due coniugi e tassazione.
In questo articolo, ci occuperemo della cessione delle partecipazioni societarie nell’ambito della separazione tra due coniugi e della loro assoggettabilità a tassazione o meno.
Sono vari i casi in cui si può verificare una cessione di una quota di partecipazione, come ad esempio nel caso della cessione da un socio ad un altro socio per l’uscita dalla compagine societaria di colui che deteneva la partecipazione societaria, ovvero anche per pura ragione speculativa.
La cessione della quota societaria può comportare a seconda dei casi una plusvalenza e/o minusvalenza che, a seconda dei casi, sarà assoggettata a tassazione, ovvero comporterà una deduzione.
Diverso, invece, è il caso della cessione della partecipazione nell’ambito di una separazione tra coniugi le cui ragioni sottostanti sono ben diverse rispetto a quelle appena richiamate e descritte e, a tal proposito, sono stati diversi gli interventi giurisprudenziali sul punto.
In ogni caso, prima di procedere alla disamina del caso che qui interessa, mi preme rappresentarti dapprima cosa si intende per partecipazione societaria e com’è tassata la sua cessione.
La disciplina fiscale riguardante la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è stata oggetto di varie rivisitazioni da parte del legislatore.
Tali tipi di redditi entrano nella classificazione dei redditi diversi di natura finanziaria ed essi sono imponibili secondo il principio di cassa.
In altre parole, sono assoggettati a tassazione nel momento in cui vengono percepiti nel corrispondente periodo d’imposta.
Inoltre, in seguito alle modifiche apportate con la Legge 205/2017 è stato radicalmente modificato il regime di tassazione della cessione delle partecipazioni, ove in precedenza venivano tassate in misura percentuale, mentre in seguito alla suddetta legge sono tutte tassate in base ad una sola aliquota percentuale pari al 26%.
In poche parole, a decorrere dal primo gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazioni societarie (qualificate e non) che determina l’emersione di plusvalenze deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.
Per quanto concerne, invece, l’ipotesi della cessione della partecipazione all’ex coniuge nell’ambito di un giudizio di separazione l’operazione non dovrebbe essere tassata secondo i tradizionali sistemi di cui al Testo Unico delle Imposte sui redditi essendoci la possibilità di essere esente.
Il condizionale è d’obbligo essendovi ancora qualche sparuta interpretazione da parte delle Commissioni Tributarie ove si afferma e si pretende non esservi tale possibilità di ottenere una esenzione.
A tal riguardo, la norma che prevede l’esenzione è l’art. 19 della legge n. 74 del 1987 che prevede espressamente e letteralmente che nell’ambito della separazione “Tutti gli atti” sono esenti dalla imposta di bollo, imposta di registro ed ogni altra tassa.
Sul punto è sufficiente affermare che dopo un lungo confronto dottrinario relativamente alla distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati “in occasione della, separazione”, si è giunti alla conclusione secondo la quale anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
La Cassazione, con sentenza n. 2111/2016, ha ritenuto che deve essere riconosciuto carattere di negoziazione globale «a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti».
I principi sopra esposti sono stati ripresi anche dalla giurisprudenza tributaria: con la recentissima sentenza n. 98/2021 in data 11 gennaio 2021 la CTR Lombardia ha deciso in senso favorevole al contribuente una controversia del tutto identica a quella di cui si discute, escludendo la tassabilità della plusvalenza generata da una vendita a favore dell’ex coniuge di una partecipazione societaria, affermando che l’atto, pur non facendo parte del contenuto essenziale della separazione, rientrava pur tuttavia nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi, risultando pertanto meritevole di tutela ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987. (conforme CTP Pavia n. 550/2018).
In definitiva, si può chiaramente senza temere di essere smentiti, salvo diversi orientamenti giurisprudenziali, che nel caso della cessione delle partecipazioni societarie non si applica il regime delle plusvalenze, ma quello dell’esenzione degli atti posti in essere a seguito di una separazione e/o del divorzio.
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