La legittimità dell’appalto in riferimento a d’appalto e contratto di somministrazione nell’esecuzione di un’opera o di un servizio.
Negli ultimi anni si è vista sempre più una crescente proliferazione dei contratti di outsorcing che, per quanto possano rientrare in un contratto d’appalto, molte volte si intrecciano con questioni attinenti la somministrazione di lavoro che è cosa ben diversa.
Per tali motivi, occorre sempre ben individuare la loro disciplina, con le opportune differenziazioni.
Difatti, il contratto d’appalto, che può essere attinente l’esecuzione di un’opera o di un servizio, si distingue dal contratto di somministrazione che ha invece l’evidente funzione di fornire manodopera da parte di soggetti autorizzati dalla legge.
Tuttavia, proprio per la loro complementarità molto spesso si intrecciano tra di loro, creando problemi alle aziende.
Entrando nel merito del contratto d’appalto, esso come noto è un contratto di natura commerciale ed è disciplinato dagli artt. 1655 e ss. cc., con il quale si stabilisce quanto segue:
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro cui si obbliga l’altra parte”.
Mentre, per quanto concerne il contratto di somministrazione è il contratto con il quale una parte (l’agenzia di somministrazione autorizzata per legge) mette a disposizione di un altro soggetto (definito utilizzatore) i propri lavoratori.
In virtù della circostanza che la disciplina dei due contratti risulta facilmente confondibile l’una con l’altra, il nostro legislatore è intervenuto più volte per dirimere le peculiari differenze.
Invero, con l’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 ha definito la distinzione del contratto di appalto con la somministrazione, stabilendo che:
“il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.
Dunque, nell’appalto gli elementi fondamentali sono: “Organizzazione dei mezzi, esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e rischio di impresa”.
Ne consegue, pertanto, che non può dirsi un contratto d’appalto e quindi di somministrazione (lecito od illecito a seconda della sussistenza delle necessarie autorizzazioni di legge):
– la mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore, o meglio di un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale;
– mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore;
– impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante;
– la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell’appalto;
– corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’opera compiuta o al servizio eseguito.
Questo in merito alla legittimità dell’appalto
0 commenti