Notifica atti tributari, il principio del raggiungimento dello scopo e vizi non integranti la categoria dell’inesistenza.
Come noto, in tema di notifica, anche nel diritto tributario, vige il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in tutti i casi in cui la notificazione dell’atto abbia presentato vizi non integranti la categoria dell’inesistenza.
A tal riguardo, con sentenza n. 5556 del 26.2.2019 la Corte ha affermato che: “In tema di ingiunzione fiscale la mancanza della prova della ricezione della raccomandata informativa, prevista per il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non influisce sulla validità dell’atto notificato, ma determina soltanto la nullità della notificazione, che è sanata dalla proposizione dell’opposizione all’ingiunzione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell’atto di cui all’art. 156 comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali”.
Sul punto, i Giudici di legittimità precisano che “Pur vero essendo che la notifica ex art. 140 c.p.c., secondo la giurisprudenza di questa Corte e a seguito di Corte cost., sent. n. 3/2010 (v., ex multis, Cass. n. 7809/2010 e, più recentemente, Cass. n. 19772/2015), si perfeziona con il ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, sicchè in difetto di tale prova la notifica è da considerare nulla, è indubbio che la nullità non possa estendersi all’atto stesso, incidendo il procedimento di notificazione soltanto sulla fase integrativa dell’efficacia, ma non mai automaticamente sulla validità dell’atto (v., da ultimo, Cass. n. 21071/2018), come invece erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello”.
Quindi, sempre secondo la Cassazione, “non v’è dubbio che, nella specie, il vizio stesso sia stato sanato mediante la proposizione dell’opposizione, con cui la società ha spiegato le proprie difese, tenuto anche conto del consolidato orientamento di legittimità (affermato da Cass., Sez. Un., n. 19854/2004, e molte altre) secondo cui il principio dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 3, trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali.”
In altre parole, la nullità della notifica dell’ingiunzione fiscale non può inficiare la pretesa impositiva, salvo il caso in cui vi siano eventuali decadenze.
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