Non vi è responsabilità dell’appaltatore per la mancata esecuzione delle opere, non eseguite poichè non richieste del committente.
L’appaltatore non è responsabile della mancata esecuzione delle opere quando queste non siano state eseguite per richiesta del committente.
Lo dice la Cassazione con le seguenti sentenze:
“l”appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.” (v. ex plurimis: Cass. 12.06.2018 n. 15340; Cass. 21.05.2012, n. 8016).
0 commenti